Il visto di conformità del superbonus 110%: check list, incarico e attestazione
Il superbonus del 110% delle spese di efficientamento energetico e antisismiche previsto dall’articolo 119 del D.L. 34/2020 è senza dubbio uno degli interventi anti-COVID che hanno riscosso più apprezzamenti.
Al fine di limitare al minimo gli abusi il legislatore ha previsto che, ai fini della cessione del credito ai fornitori con sconto sul corrispettivo o ad altri soggetti fra cui le banche, l’esercizio dell’opzione sia effettuata con modalità telematica e munita del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Il visto costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all’amministrazione finanziaria. Con l’apposizione del medesimo, il soggetto abilitato attesta l’esecuzione dei controlli indicati dall'articolo 2 del decreto n. 164 del 1999.
Il comma 11 dell’articolo 119 del D.L. Rilancio specifica infatti che il visto di conformità attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, mentre al comma 13 è previsto che il soggetto che appone il visto di conformità verifica l’esistenza delle attestazioni tecniche previste.
La verifica di conformità ha, pertanto, una connotazione essenzialmente formale con riguardo alla corrispondenza fra il credito/detrazione dichiarato, la relativa documentazione ed in particolare le attestazioni tecniche e le norme che ne disciplinano la spettanza.
Per facilitare il compito al soggetto che rilascia il visto abbiamo predisposto:
- una check list per la verifica delle condizioni soggettive e oggettive e l’analisi della documentazione
- un modello di incarico specifico che il contribuente rilascia al professionista incaricato
- e un modello di attestazione/visto che il professionista incaricato rilascia al contribuente al termine dell’incarico.
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