Non si può considerare subordinata l'attività svolta dal coniuge quando questi ha una presenza sporadica in azienda e i suoi interventi di supervisione non sono né continuativi né pregnanti.È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 20904 del 30 settembre 2020 nei confronti di una dipendente che chiedeva il riconoscimento della natura subordinata dell'attività lavorativa prestata nel negozio in collaborazione con il marito associato in partecipazione. Secondo i giudici, infatti, manca la prova rigorosa della suddetta subordinazione, che si rinviene nell'assoggettamento al potere direttivo-organizzativo altrui e nell'onerosità della prestazione. Resta ferma, pertanto, la presunzione che l'attività, in quanto di collaborazione familiare, sia a titolo gratuito.
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