L'agenzia del lavoro licenzia per giustificato motivo oggettivo alcuni lavoratori assunti a tempo indeterminato sostenendo l'impossibilità a somministrarli dato il loro livello professionale, ma poi assume altri lavoratori con profili analoghi e con analogo contratto.La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 181 dell'8 gennaio 2019, ha condannato l'azienda al risarcimento del danno, quantificato in 24 mensilità (il massimo previsto dal comma 5 dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori), e non alla reintegra nel posto di lavoro, in quanto se è vero che viene meno all'onere della prova previsto dalla Legge n. 604/1966, mancando la prova del fatto alla base del licenziamento, in un verso o nell'altro, questa insufficienza probatoria consente alla stessa di evitare la reintegra dei lavoratori.
Le Informative Fiscali sono pubblicate quotidianamente dal “Centro studi Seac” e forniscono aggiornamento ed immediata applicabilità delle principali novità fiscalie degli adempimenti in in scad...
Aggiornamento tempestivo e quotidiano sulle principali novità in materia di amministrazione del personale. In particolare vengono analizzati i seguenti aspetti legati al rapporto di lavoro: fiscale, ...
INFORMATIVE TEMATICHE SEAC è il nuovo servizio di aggiornamento Professionale prodotto da Seac e pensato per soddisfare le esigenze di approfondimento in specifici temi di rilevante attualità. Attu...
NEWS realizzata dal team del Centro Studi Seac, responsabile dell'editoria e dei servizi: Informative Quotidiane, Schede Operative, Circolari 730, Settimana Professionale, Notiziario e Mondo Paghe. Scopri di più