L'indennità di maternità è dovuta anche se durante l'astensione la dipendente percepisce compensi
Con la Sentenza n. 7089 del 12 marzo 2020, la Corte di Cassazione ha confermato che l'indennità di maternità erogata dall'INPS prescinde dallo stato di effettivo bisogno della donna, pertanto non rileva la quantità e la qualità dei redditi percepiti nel periodo indennizzato. Infatti, colei che durante il periodo di astensione obbligatoria percepisce redditi non connessi all'attività lavorativa principale, ha comunque diritto a percepire l'indennità di maternità; nel caso di specie la dipendente aveva percepito i compensi in qualità di amministratrice di s.r.l. pur avendo dimostrato di non aver lavorato nel periodo in questione.