L’opzione, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, è stata esercitata mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP pari all’8% della differenza tra il valore normale ed il valore fiscalmente riconosciuto dei beni (art. 1, comma 121, L. n. 208/2015) e si perfeziona con la compilazione della nuova sezione XXII del quadro RQ, “Esclusione di beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa (art. 1, comma 121, L. 208/2015)”.
Nel Modello REDDITI 2017 è presente il prospetto legato all’esclusione agevolata dei beni immobili strumentali posseduti al 31.10.2015.
La Legge di Stabilità 2016 aveva infatti previsto la possibilità, per l’imprenditore individuale, di escludere dal patrimonio d’impresa gli immobili strumentali per destinazione, posseduti alla data del 31 ottobre 2015, con effetto dal 2016.
Doveva trattarsi di immobili strumentali per destinazione o strumentali per natura; ai sensi dell’art. 65, comma 1, TUIR gli immobili strumentali per natura o per destinazione di cui all’art. 43, comma 2, TUIR, si considerano relativi all’impresa individuale solo se annotati nell’inventario o, per le imprese in contabilità semplificata, nel registro dei beni ammortizzabili.