Con Risposta ad Interpello 9 settembre 2020, n. 324, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i servizi di spedizione venduti ai consumatori attraverso le piattaforme online non sono considerati servizi elettronici ai fini IVA (avendo natura di servizi tangibili), e sono pertanto escluse da qualunque esonero di fatturazione ex art. 22, D.P.R. n. 633/1972. Quindi, la fattura elettronica deve sempre indicare il codice fiscale o il numero di partita IVA del committente.Nel caso di specie, un'impresa di spedizioni riteneva che, gestendo contemporaneamente una piattaforma online per il confronto di prezzi, tali prestazioni potessero essere esonerate dall'obbligo di certificazione fiscale: l'Agenzia ha quindi espresso un parere negativo.
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