Credito di imposta a seguito di conferimenti in denaro per l’aumento di capitale

Con la conversione in legge del “Decreto Rilancio” è stato confermato il riconoscimento di un credito d’imposta pari al 20% del conferimento in denaro effettuato per l’aumento di capitale. L’investimento massimo del conferimento in denaro, sul quale calcolare il credito d’imposta non può eccedere € 2.000.000.
Possono beneficiare di tale credito di imposta le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (anche semplificate), le società cooperative, le società europee, le società cooperative europee, se:
- hanno sede legale e amministrativa in Italia;
- risultano regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese;
- presentano un ammontare di ricavi relativo al periodo d’imposta 2019, superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
- hanno subito, a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dell’ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente in misura non inferiore al 33%;
- hanno deliberato ed eseguito dal 20 maggio, ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento integralmente versato.
Il credito d’imposta presenta le seguenti caratteristiche:
- è utilizzabile (senza limiti) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
- è utilizzabile a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento, anche in compensazione;
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, TUIR.