Chiarimenti sulla cosiddetta “flat tax”

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ai regimi agevolativi per le persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia.
In particolare, il nuovo art. 24 – bis, TUIR stabilisce che le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia possono optare, dal 2017, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui redditi realizzati all’estero (c.d. flat tax).
L’esercizio dell’opzione è subordinato a specifiche condizioni soggettive e oggettive. Se il soggetto sceglie tale regime agevolato non è più tenuto all’obbligo di monitoraggio fiscale ed è esente dall’IVIE e dall’IVAFE per i periodi di imposta in cui viene esercitata tale scelta.
L’opzione si applica anche ai familiari del contribuente.