Con Risposta n. 293 del 31 agosto 2020, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il buono mobilità che il datore di lavoro intende erogare ai propri dipendenti non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente, qualora la soglia di esenzione di 258,23 euro (516,46 euro limitatamente al 2020 come disposto dal DL n. 104/2020) non venga superata con riferimento all'insieme di tutti i beni e servizi di cui il lavoratore ha fruito a titolo di fringe benefit nello stesso periodo d'imposta, tenuto conto di tutti i redditi percepiti.Pertanto, i suddetti voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile concorrono interamente a formare il reddito nell'ipotesi in cui il valore dei fringe benefits, complessivamente erogati nel periodo d'imposta, superi la suddetta soglia.
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