IL NUOVO DECRETO SICUREZZA 2026
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Lo scudo penale e le altre novità penali del D.L. 23/2026, conv. in L. 54/2026
AGGIORNATO AL DECRETO RIMPATRI
Il decreto sicurezza 2026 (D.L. n. 23/2026, convertito in L. 54/2026) segna un nuovo e incisivo intervento del legislatore nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza, introducendo modifiche destinate a incidere in profondità sul sistema penale, processuale e penitenziario.
Tra nuove fattispecie, inasprimenti sanzionatori, ridefinizione di strumenti investigativi e profili di responsabilità, il provvedimento solleva questioni di immediata rilevanza applicativa e non pochi interrogativi interpretativi. Particolare attenzione è dedicata alle innovazioni in materia di procedura penale – tra cui il c.d. scudo penale – nonché agli effetti delle nuove disposizioni sull’esecuzione della pena e sull’ordinamento penitenziario.
Il volume offre una lettura sistematica e criticamente orientata delle principali novità penalistiche introdotte dal decreto, esaminandone struttura, ratio, profili problematici e possibili ricadute operative per magistrati, avvocati, operatori del diritto e studiosi.
Una guida utile pensata per fornire strumenti interpretativi immediatamente utilizzabili in un quadro normativo destinato a incidere significativamente sulla prassi giudiziaria.
Completa il volume una sezione online in cui saranno resi disponibili per 12 mesi gli aggiornamenti successivi alla pubblicazione.
PRINCIPALI ARGOMENTI
◾ Modifiche al codice penale e leggi speciali
◾ Modifiche al codice di procedura penale
◾ Modifiche all’ordinamento penitenziario
◾ Modifiche in materia di immigrazione
◾ Ulteriori interventi in materia penale
◾ Tabelle riepilogative
CONTENUTI AGGIUNTIVI
◾ Aggiornamento online nei 12 mesi successivi alla pubblicazione
STRUTTURA DEL LIBRO:
- Capitolo I – Lo scudo penale
- Premessa
- 1. In cosa consiste lo scudo penale?
- 2. Per quali cause di giustificazione rileva lo scudo penale?
- 3. Quando opera lo scudo penale?
- 4. Cosa comporta lo scudo penale?
- 5. I diritti dell’indagato spettano anche all’annotato?
- 6. Chi decide se un fatto possa ritenersi scriminato o meno?
- 7. L’annotazione preliminare nel registro per tali casi comporta delle limitazioni per il pubblico ministero laddove debba compiere accertamenti tecnici irripetibili?
- 8. Quando si procede a incidente probatorio, il pubblico ministero deve provvedere all’iscrizione del nome della persona nel registro di cui all’art. 335, comma 1-bis, c.p.p.?
- 9. Quando avviene l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335, co. 1-bis, c.p.p., da quando decorrono i termini per la conclusione delle indagini preliminari?
- 10. Il registro delle notizie di reato sarà modificato per effetto dello scudo penale?
- 11. È esente dalle spese legali l’annotato appartenente al personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze armate?
- Capitolo II – Le altre novità previste dal nuovo decreto sicurezza per il codice di procedura penale
- Premessa
- 1. La modifica concepita per l’art. 51 c.p.p. (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)
- 2. La modificazione prevista per l’art. 380 c.p.p. (Arresto obbligatorio in flagranza)
- 3. Il nuovo art. 382-bis, co. 1-ter, c.p.p. (Arresto in flagranza differita)
- 4. Il cambiamento disposto per l’art. 407 c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)
- 5. Il nuovo art. 104, co. 1, lett. e-bis), disp. att. c.p.p. (Esecuzione del sequestro preventivo)
- 6. La modifica prevista per l’art. 13, co. 3-bis, d.l. n. 152 del 1991
- 7. Le novità riguardanti l’art. 4, co. 1, legge n. 152 del 1975
- Capitolo III – Le novità previste dal nuovo decreto sicurezza per il codice penale
- Premessa
- 1. La modifica concepita per l’art. 240-bis c.p. (Confisca in casi particolari)
- 2. L’emenda disposta in relazione all’art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali)
- 3. Il cambiamento apportato all’art. 582 c.p. (Lesione personale)
- 4. La modifica stabilita per l’art. 583-quater c.p. (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell’ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive)
- 5. La modificazione disposta per l’art. 624-bis c.p. (Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari)
- 6. Il nuovo art. 628-bis c.p. (Rapina aggravata commessa da gruppo organizzato)
- 7. Il cambiamento preveduto per l’art. 648 c.p. (Ricettazione)
- 8. La modificazione prevista per l’art. 654 c.p. (Grida e manifestazioni sediziose)
- Capitolo IV – Le altre novità previste dal nuovo decreto sicurezza in materia di leggi penali speciali
- Premessa
- 1. Le modifiche apportate all’art. 4 della legge n. 110 del 1975
- 2. I cambiamenti concepiti per l’art. 4-bis della legge n. 110 del 1975
- 3. La modificazione disposta per l’art. 73, co. 5, d.P.R. n. 309 del 1990
- 4. Il mutamento stabilito per l’art. 73, co. 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990
- 5. Il nuovo art. 9, co. 1, lett. b-quater), legge n. 146 del 2006
- 6. La riformulazione del comma 15-bis dell’art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992
- 7. Il “nuovo” comma 7-bis dell’art. 192 del d.lgs. n. 285 del 1992
- Capitolo V – Le modifiche prevedute in materia di ordinamento
- penitenziario
- Premessa
- 1. Il cambiamento preveduto per l’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975 (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)
- 2. La modificazione disposta per l’art. 30-bis della legge n. 354 del 1975 (Provvedimenti e reclami in materia di permessi)
- 3. Il mutamento previsto per l’art. 32 della legge n. 354 del 1975 (Norme di condotta dei detenuti e degli internati. Obbligo di risarcimento del danno)
- 4. La modifica apportata all’art. 16-nonies del decreto legge n. 8 del
- 1991 (Benefici penitenziari)
- Capitolo VI – Le modifiche previste in materia di immigrazione.
- Premessa
- 1. La modifica concepita per l’art. 4, co. 3, d.lgs. n. 286 del 1998 (Ingresso nel territorio dello Stato)
- 2. La modificazione contemplata per l’art. 10 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Respingimento)
- 3. Il cambiamento concepito per l’art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Esecuzione dell’espulsione)
- 4. Le modificazioni previste per l’art. 14-ter del d.lgs. n. 286 del 1998 (Rimpatri volontari assistiti)
- 5. Il mutamento previsto per l’art. 15 del d.lgs. n. 286 del 1998 (Espulsione a titolo di misura di sicurezza e disposizioni per l’esecuzione dell’espulsione)
- 6. La modificazione disposta per l’art. 16, co. 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione)
- 7. L’abrogazione dell’art. 142 del d.P.R. n. 115 del 2002
- Capitolo VII – Le altre novità previste in materia di sicurezza pubblica
- Premessa
- 1. Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile (parziale rinvio)
- 2. Le modifiche apportate al d.l. n. 14 del 2017
- 3. Il nuovo art. 11-bis del decreto legge n. 59 del 1978 (Fermo di prevenzione)
- 4. Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico
- Indice analitico-alfabetico
- Appendice normativa