TFR E FONDI PENSIONE
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Ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Rispetto a questa regola generale che fissa la cessazione del rapporto di lavoro quale momento di insorgenza del diritto del lavoratore a percepire il TFR esiste un’importante eccezione: l’anticipazione di TFR richiesta in costanza di rapporto di lavoro.
La presente pubblicazione si propone di fornire un ausilio nello svolgimento degli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta in sede di accantonamento e tassazione del Trattamento di Fine Rapporto e relativi anticipazioni e acconti.
Con riferimento alle modalità di tassazione, ci si sofferma sulla ripartizione delle quote di TFR tra quelle maturate fino al 31 dicembre 2000 e quelle maturate successivamente e sulle rispettive regole di assoggettamento. Vengono, inoltre, illustrate le modalità di tassazione del TFR e dell’indennità di preavviso corrisposti agli eredi. Infine, sono descritte le regole adottate dall’Amministrazione Finanziaria per la riliquidazione dell’imposta sul TFR.
Ampio spazio viene poi riservato alla gestione della previdenza complementare ed al ruolo del TFR quale forma di finanziamento della previdenza stessa. Particolare attenzione viene riservata alle tempistiche per la scelta di destinazione del TFR da parte dei lavoratori nonché alle regole per l’individuazione delle imprese soggette all’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria INPS, alla luce delle novità introdotte in materia dalla Legge di Bilancio per il 2026.
La pubblicazione, infine, è arricchita da numerosi esempi numerici di tassazione del TFR, delle relative anticipazioni e degli acconti.