Le Obbligazioni Alternative Artt. 1285-1291
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Scheda tecnica
Autore:
Amore Giuliana
Anno:
2025
Editore:
Giuffrè Francis Lefebvre
ISBN:
9788828841821
Modello:
06DV438
Numero Pagine:
228
Aggiornato a:
Febbraio 2025
Collana
IL CODICE CIVILE: COMMENTARIO
Argomento:
Diritto Civile e Processuale Civile

LE OBBLIGAZIONI ALTERNATIVE Artt. 1285-1291

descriptionCartaceo

Le obbligazioni alternative affondano le proprie radici nel diritto romano, ma godono, oggi, di un’inaspettata attualità, alla luce delle più recenti applicazioni giurisprudenziali a fenomeni della realtà contemporanea. Ci si intende, in particolare, riferire alla c.d. russian roulette clause, contenuta, di norma, in un patto parasociale e recentemente ricondotta dalla Cassazione nell’alveo delle obbligazioni alternative. E proprio siffatta inaspettata attualità offre lo spunto per una rivisitazione della disciplina delle obbligazioni alternative. Risulta più che mai attuale tornare a riflettere, in particolare, sugli elementi caratterizzanti dell’obbligazione alternativa, sulla relativa fonte e sulle fattispecie, normativamente e socialmente tipiche, oltreché riconosciute nel diritto vivente. Pur trattandosi di un’elaborazione giurisprudenziale non copiosa, vi sono casi significativi in cui la giurisprudenza ha evocato l’istituto delle obbligazioni alternative, ora per escluderne l’operatività, ora per applicarne la disciplina: casi senz’altro utili a distinguere le obbligazioni alternative da figure affini.

Ricostruiti caratteri, natura giuridica e finalità della scelta e del regime della decadenza dalla relativa “facoltà”, il punto di arrivo delle riflessioni è essenzialmente rappresentato dalla disciplina dell’impossibilità di una o di entrambe le prestazioni, non imputabile o “colposa”, originaria o sopravvenuta e, a quest’ultimo riguardo, l’attenzione viene focalizzata anche su altre sopravvenienze.

Una notazione particolare concernerà, infine, la rilevanza delle obbligazioni “multiple”, in cui sono dedotte più di due prestazioni, avuto riguardo, da un lato, alle fattispecie qualificate come tali dalla giurisprudenza e, dall’altro, al particolare modo di atteggiarsi della disciplina dell’impossibilità, adeguando opportunamente le norme, nel senso che l’aggettivo « semplice » di cui agli artt. 1288 e 1289, comma 1, c.c., ad esempio, dovrà essere interpretato come “più semplice”, rispetto alla plurioggettività originaria e l’espressione « esigere l’altra prestazione » contenuta nell’art. 1289, comma 2, c.c. dovrà essere intesa come “una delle altre”.

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