GLI ENTI E I BENI ECCLESIASTICI ART. 831
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Trascorsi dieci anni dalla seconda edizione di questo volume, le novelle legislative in materia (ad esempio i d.lgs.vi del 3 luglio 2017, nn. 112 e 117, che, dando attuazione alla legge delega 6 giugno 2016, n. 106, hanno riformato l’impresa sociale e introdotto nel nostro ordinamento il Codice del Terzo settore); gli interventi giurisprudenziali e amministrativi; la nuova arricchente dottrina hanno reso necessaria una sua revisione, con l’approfondimento e l’aggiornamento dei temi trattati, e talune modifiche nella struttura.
Il rinnovato esame della normativa unilaterale e di derivazione pattizia, anche nel suo momento giurisprudenziale, porta ancora una volta ad affermare che gli enti religiosi sono comunque caratterizzati da una identità e conseguente autonomia che li differenzia da quelli regolati dal diritto comune, e ciò prendendo le mosse da un principio fondamentale: che il sistema che regola i rapporti fra confessioni religiose e Stato italiano continua a essere ispirato al principio del riconoscimento degli enti secondo la loro struttura originaria come configurata nell’ordinamento religioso, con l’intento di salvaguardare la struttura e la finalità di siffatti enti.
In definitiva, la normativa, anche novella, presuppone la natura confessionale dell’ente, modulando siffatta regolamentazione in maniera coerente all’essere dell’istituzione. Non dunque normativa di privilegio, o peggiorativa, ma normativa rispettosa del carattere plurale della società e della laicità di un ordinamento “entro il quale hanno da convivere, in uguaglianza di libertà, fedi, culture e tradizioni diverse” (Corte cost., sent. n. 508 del 2000).