L'Agenzia delle Entrate, con Risposta ad Interpello n. 223, ha chiarito che è possibile utilizzare il credito d'imposta per acquisto prima casa residuo (in quanto non utilizzato per il nuovo acquisto secondo le modalità individuate dall'art. 7, Legge n. 448/1998), in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute per l'acquisto di un ulteriore immobile.Nel caso di specie, l'interpellante non ha potuto utilizzare il credito d'imposta per l'atto di acquisto dell'immobile abitativo con agevolazione 'prima casa', in quanto soggetto ad IVA, e ha potuto utilizzare il credito solo parzialmente, per incapienza, in dichiarazione in diminuzione dell'Irpef. L'Agenzia ritiene che il contribuente possa utilizzare il proprio credito d'imposta residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per un successivo atto di compravendita relativo ad un immobile destinato alla villeggiatura.