Legittimo il distacco a più di 50 km del lavoratore non consenziente, quando il datore di lavoro è in stato di crisi finanziaria.È quanto statuito dalla Corte di Cassazione con la Sentenza n. 18959 dell'11 settembre 2020, nella quale asserisce che l'interesse di applicare tale istituto non deve necessariamente avere natura economica o patrimoniale in senso stretto, ma può essere anche solidaristico. Inoltre, a nulla rileva che il distacco sia durato oltre il periodo di cessazione della crisi aziendale, poiché in tale arco temporale permaneva un interesse all'incremento della polivalenza professionale.
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