Reintegrato lavoratore licenziato se sua figura lavorativa non realmente soppressa in tutta azienda
Deve essere reintegrato e risarcito il coordinatore della raccolta di rifiuti licenziato per giustificato motivo oggettivo, se dall'istruttoria risulta non veritiera la soppressione della sua posizione lavorativa in tutta l'azienda.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 30070 del 19 novembre 2019, sulla base della considerazione che l'effettività della suddetta motivazione addotta dal datore di lavoro a giustificazione del provvedimento espulsivo, risulta smentita dalle affermazioni di un collega del dipendente licenziato che conferma di svolgere le medesime mansioni di coordinazione.