Con Risposta 19 giugno 2019, n. 197 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla disciplina dalla deducibilità delle perdite su crediti di cui all'articolo 101, TUIR nel caso in cui l'istante non abbia attuato atti interruttivi delle prescrizione nei confronti delle società debitrici.In merito l'Amministrazione finanziaria ha precisato che il comportamento di inattività dell'istante nella riscossione dei crediti scaduti corrisponde a una volontà liberale dello stesso, tale da comportare l'indeducibilità ai sensi dell'articolo 101, comma 5, TUIR.
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