Secondo la Corte di Cassazione, se il contratto part-time presenta un vizio di forma e pertanto è nullo, il rapporto di lavoro sottostante rimane valido e si considera un contratto di lavoro a tempo pieno. Per avere diritto alle differenze retributive si applica però il principio di corrispettività delle prestazioni.È quanto ha stabilito la Corte, con la Sentenza n. 14797 del 30 maggio 2019, prevedendo che in caso di nullità del contratto part-time, il risarcimento del danno può essere commisurato alle differenze retributive rispetto all'orario full time, solo se il lavoratore dimostra di essersi reso disponibile per il maggior orario e il datore ha ingiustificatamente rifiutato la prestazione.
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