OSS E IOSS: il commercio elettronico e i nuovi regimi speciali

OSS E IOSS: il commercio elettronico e i nuovi regimi speciali

Il nuovo regime speciale IVA OSS consente di assolvere l’IVA dovuta in ogni altro Stato UE senza dover provvedere all’identificazione nel singolo Stato in cui l’IVA è dovuta.

Vediamo quali soggetti possono applicare il regime speciale OSS-UE e quali il regime OSS-NON UE, a seconda dello stato di stabilimento entro o fuori UE, e del tipo di servizio (B2B o B2C). 

Il D.Lgs. n. 83/2021 ha recepito le disposizioni delle Direttive UE n. 2017/2455 e n. 2019/1995 relative alle prestazioni di servizi e alle vendite a distanza di beni effettuate all’interno dell’UE. 

Le nuove regole interessano le seguenti operazioni effettuate dall’1.7.2021:

  • vendite a distanza intraUE di beni;
  • vendite a distanza di beni importati da Stati extraUE;
  • vendite “domestiche” di beni da parte di soggetti non stabiliti nell’UE a non soggetti passivi (consumatori privati), facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche (c.d. marketplace);
  • prestazioni di servizi rese da soggetti non stabiliti nell’UE/stabiliti nell’UE ma non nello Stato UE di consumo a non soggetti passivi (consumatori finali).

A partire dall’1.7.2021, in caso di vendite a distanza, le nuove regole prevedono l’applicazione dell’IVA:

  • nello Stato di partenza soltanto per le cessioni “entro soglia” (€ 10.000);
  • “oltre soglia” nello Stato di destinazione dei beni, ossia di consumo degli stessi. 

Ciò richiede agli operatori di acquisire la partita IVA in ogni Stato di consumo per assolvere i relativi obblighi. In alternativa è possibile utilizzare il nuovo regime speciale One Stop Shop, c.d. OSS. In quest’ultimo caso è importate individuare l’aliquota IVA applicabile alle cessioni effettuate nello Stato UE di consumo. 

I nuovi regimi speciali

Con le modifiche apportate dall’art. 2, Direttiva UE n. 2017/2455 alla Direttiva n. 2006/112/CE, dal 1° luglio 2021, il regime speciale per i soggetti passivi che effettuano servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione o elettronici, a committenti non soggetti passivi (c.d. regime MOSS - Mini One Shop) si estende a tutti i servizi B2C, alle vendite a distanza intraUE e a specifiche vendite di beni facilitate da piattaforme elettroniche

Il nuovo regime speciale, denominato OSS (One Stop Shop) è applicabile alle vendite a distanza intraUE di beni e alle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso stato Stato UE facilitate da un’interfaccia elettronica, e ai servizi resi a consumatori finali soggetti ad IVA nello Stato in cui vengono utilizzati.

Sono inoltre previsti: 

  • il nuovo regime speciale IOSS (Import One Stop Shop), per le vendite a distanza di beni di valore non superiore a € 150, importati da Stati extraUE destinati al consumo in uno Stato UE;
  • o, in alternativa, un regime alternativo ai fini della dichiarazione e pagamento dell’IVA all’importazione relativa alle spedizioni di modesto valore.

I soggetti interessati possono registrarsi ai nuovi regimi IVA sul sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, i regimi di assolvimento centralizzati dell’IVA sono i seguenti:

  • OSS-UE” utilizzabile dai soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia, extraUE con stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE che spediscono/trasportano beni a partire dall’Italia (art. 74-sexies, DPR n. 633/72);
  • OSS-non UE” riservato ai soggetti passivi extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE (art. 74-quinquies, DPR n. 633/72);
  • IOSS” riservato ai soggetti passivi domiciliati/residenti in Italia, extraUE con stabile organizzazione in Italia ed extraUE privi di stabile organizzazione nell’UE (art. 74-sexies.1, DPR n. 633/72).

Aderire ad uno di questi regimi consente tramite una specifica dichiarazione trimestrale l’effettuazione di un unico versamento dell’IVA dovuta per tutte le operazioni in esame. Si assolvono così gli obblighi IVA in un solo Stato UE, evitando l’identificazione in ogni singolo Stato UE di consumo.

Il MEF con il Decreto 12.7.2021 ha individuato le modalità di riscossione e ripartizione dell’IVA versata da parte degli operatori italiani aderenti ai regimi speciali.

Con il Provvedimento 25.6.2021 l’Agenzia delle Entrate ha individuato:

  • l’Ufficio competente allo svolgimento delle attività/controlli relativi ai predetti regimi speciali;
  • le modalità operative per la registrazione ai regimi speciali ed i relativi adempimenti dichiarativi.

Il regime OSS (non-UE ed UE)

L’articolo 74-quinquies, D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera r), D.Lgs. 83/2021, stabilisce le regole applicabili al c.d. "regime OSS non-UE". In particolare, tale regime facoltativo è utilizzabile da tutti i soggetti passivi non stabiliti nella UE che prestano servizi nei confronti di consumatori finali. 

Il regime consente l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, dalla tenuta dei registri IVA e dalla presentazione della dichiarazione IVA per le operazioni rientranti in regime. Va presentata una dichiarazione trimestrale - entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta - e la conservazione di idonea documentazione delle operazioni effettuate fino al termine del decimo anno successivo a quello in cui l'operazione si considera effettuata.

Il successivo articolo 74-sexies, D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera s), del Decreto, contiene, invece, le disposizioni applicabili al c.d. "regime OSS UE". 

Oltre alle forniture di servizi TTE rese nei confronti di privati consumatori, tale regime facoltativo consente anche di dichiarare e versare l'IVA relativa a tutte le prestazioni di servizi B2C, nonché le vendite a distanza intracomunitarie di beni. Possono accedere a tale regime speciale i soggetti stabiliti nella UE per le prestazioni di servizi rese a privati consumatori residenti in paesi diversi da quello di stabilimento, nonché i soggetti passivi stabiliti e non stabiliti all'interno della UE che effettuano vendite a distanza intracomunitarie di beni.

Anche nel "regime OSS UE" è previsto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, dalla tenuta dei registri IVA e dalla presentazione della dichiarazione IVA per le operazioni rientranti in tale regime.

Il regime IOSS

Il nuovo articolo 74-sexies.1, D.P.R. n. 633/1972, contiene, invece, le disposizioni applicabili al nuovo regime speciale per la vendita a distanza di beni importati da territori o paesi terzi (c.d. "regime IOSS"). Possono utilizzare il nuovo regime facoltativo IOSS i fornitori di beni stabiliti nell'UE e i fornitori di beni non stabiliti nell'UE che vendono beni (non soggetti ad accise) spediti in spedizioni di valore non superiore a € 150 che si trovano in paesi o territori terzi al momento della vendita nei confronti di consumatori finali residenti nell'UE, nonché i soggetti che facilitano le vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi.

Ai soggetti che aderiscono a tale regime viene attribuito uno specifico numero di identificazione IVA valido per le operazioni dichiarate all'interno del regime IOSS.

Anche nel caso delle vendite a distanza di beni importati da paesi o territori terzi il momento impositivo e l'esigibilità dell'IVA sorgono con l'accettazione del pagamento.

Le importazioni di beni per i quali l'imposta è stata dichiarata nell'ambito di tale regime speciale sono considerate esenti da IVA a condizione che all'ufficio doganale del paese di importazione venga fornito il numero individuale di identificazione IVA attribuito al fornitore o all'intermediario che agisce per suo conto all'atto dell'iscrizione a tale regime speciale.

Anche in tale regime speciale è previsto l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura, dalla tenuta dei registri IVA e dalla presentazione della dichiarazione IVA, limitatamente alle operazioni rientranti in tale regime.

Regime speciale per dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione

Il nuovo articolo 70.1, D.P.R. n. 633/1972, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera q), D.Lgs. n. 83/2021, inserisce nel nostro ordinamento il regime speciale per la dichiarazione ed il pagamento dell'IVA all'importazione. Tale regime - anch'esso facoltativo - è utilizzabile per la riscossione dell'IVA all'importazione nel caso in cui il regime IOSS non sia stato utilizzato.

Può essere utilizzato esclusivamente nel caso di importazioni di beni di valore inferiore ad € 150, non soggette ad accisa e soltanto se tali beni sono importati nello Stato membro di destinazione finale.

Cosa prevede questo regime? In breve:

  • il dichiarante effettua il pagamento mensile dell'IVA effettivamente riscossa dal destinatario dei beni
  • per i beni non accettati dal destinatario, il dichiarante non deve effettuare alcun versamento IVA. Dovrà però conservare la prova della mancata consegna/non accettazione della spedizione da parte del cliente per giustificare il mancato versamento dell'IVA. Il versamento dell'IVA dovuta avviene mensilmente entro il giorno 16 del mese successivo a quello di importazione, in linea con il versamento dei dazi dovuti all'importazione.

Abrogazione soglia esenzione IVA piccole spedizioni

Da ultimo, l'articolo 6 del Decreto 83/2021 abroga la norma che disciplina la franchigia dai diritti doganali (che, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto 489/1997, consistono nell'imposta sul valore aggiunto) per le merci il cui valore intrinseco non eccede € 22 per spedizione.

In altre parole, dal 1° luglio tutti i beni importati vanno assoggettati ad IVA, a prescindere dal loro valore.

Rimane, invece, vigente l'esenzione dai dazi doganali per le merci di valore non superiore ad€ 150.

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