Con Risoluzione 15 marzo 2019, n. 36, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento delle ritenute subite su redditi prodotti all'estero da contribuenti in regime forfetario.Nel caso di specie, ad un avvocato per prestazioni effettuate nei confronti di una società con sede a San Marino, è stata applicata una ritenuta del 20%.Poiché i compensi in regime forfetario sono assoggettati ad imposta sostitutiva e non concorrono alla formazione del reddito complessivo, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è possibile che il contribuente possa fruire, per la ritenuta d'acconto applicata dal committente estero sui compensi a lui corrisposti, del credito per le imposte assolte all'estero previsto dall'articolo 165, TUIR.
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