La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 14500 pubblicata il 28 maggio 2019, ha ritenuto illegittimo il licenziamento del lavoratore che fa telefonate a sfondo erotico in ufficio importunando la collega, non essendoci mai stati altri precedenti disciplinari. Tuttavia, la sanzione è solo il risarcimento ma non la reintegra, perché il fatto contestato sussiste. In ossequio alle modifiche apportate dalla Legge Fornero, la reintegra è una tutela applicabile solo se il fatto alla base del recesso non sussiste oppure rientra fra le condotte punibili con mera sanzione conservativa in base al CCNL o al codice disciplinare applicabile.
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