L’utilizzo del credito IVA 2021

L’utilizzo del credito IVA 2021

Il soggetto che vanta crediti IVA può:

  • chiederli a rimborso, annualmente con la presentazione della dichiarazione IVA o trimestralmente con la presentazione del Modello TR, purché siano soddisfatte le condizioni poste per il rimborso;
  • riportare in avanti il credito IVA per utilizzarlo nelle successive liquidazioni periodiche (compensazione verticale):
  • utilizzare il proprio credito per compensazioni orizzontali, cioè esporlo nel Modello F24 per compensare debiti riferiti ad altre imposte (IRPEF, IVA, ecc...).

La compensazione del credito IVA:

  • trimestrale può avvenire solo a seguito di presentazione del Modello IVA TR con la richiesta di compensazione. Tale richiesta può essere posta in essere solo qualora sussistano le condizioni per la richiesta di rimborso trimestrale, esposte nel relativo capitolo;
  • annuale può avvenire indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti per la corrispondente richiesta di rimborso e, se la compensazione è di importo inferiore ad € 5.000, può essere posta in essere anche prima della presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge il credito.

Il credito IVA da dichiarazione annuale

La chiusura a credito della dichiarazione annuale IVA consente al contribuente di utilizzare l’importo:

  • riportando il credito all’anno successivo con scomputo nelle relative liquidazioni periodiche;
  • riportando il credito all’anno successivo con utilizzo in compensazione;
  • richiedendone il rimborso. 

L’utilizzo del credito può essere di tipo verticale o orizzontale:

  • compensazione verticale: Il credito compensa un debito della stessa imposta (ad esempio, credito IVA 2021 con saldo liquidazione IVA gennaio 2022). La compensazione verticale non è soggetta ad alcuna limitazione.
  • compensazione orizzontale: Il credito compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali, premi o altri versamenti. Questa opzione incontra una serie di limitazioni collegate all’ammontare che il contribuente intende utilizzare per il versamento di imposte, contributi o premi dovuti.

Inoltre va rispettato il limite massimo annuale pari a € 2 milioni (fissato a regime dal 2022 ad opera dell’art. 1, comma 72, Legge di Bilancio 2022).

Si rammenta che, secondo l’Agenzia delle Entrate, costituisce compensazione orizzontale l’utilizzo del credito che necessariamente deve essere esposto nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico (Circolare 15.1.2010, n. 1/E). Di conseguenza, l’utilizzo del credito IVA nel mod. F24 con l’imposta dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, è “di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell’eccedenza IVA a credito”, e quindi non costituisce una compensazione orizzontale in quanto può essere evidenziata nella dichiarazione IVA annuale.

Inoltre, “le compensazioni che non soggiacciono alle limitazioni … sono esclusivamente quelle utilizzate per il pagamento di un debito della medesima imposta, relativo ad un periodo successivo rispetto a quello di maturazione del credito” (Circolare 3.6.2010, n. 29/E).

Il Legislatore ha previsto un limite per l’utilizzo del credito, pari ad € 5.000, oltre il quale è richiesta l’apposizione del visto di conformità alla dichiarazione annuale. 

L’utilizzo del credito in compensazione, in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, o con visto di conformità apposto da un soggetto non abilitato, comporta da parte dell’Ufficio il recupero del credito utilizzato, maggiorato degli interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.

Si rammenta inoltre la presenza del cosiddetto “regime premiale”, disciplinato dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 26.4.2021, per i soggetti ISA che abbiano conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a:

  • 8 per il 2020 (mod. REDDITI 2021);
  • 8,5 quale media per il 2019 - 2020 (mod. REDDITI 2020/2021).

Tali soggetti sono esonerati dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA 2021 fino a € 50.000 annui.

Infine, si ricordano le altre limitazioni all’utilizzo del credito IVA per i seguenti casi:

  • divieto di compensazione in caso di iscrizione a ruolo a seguito del mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute relative all’utilizzo indebito dei crediti da parte del contribuente. In tal caso, ai fini del pagamento non è ammessa neanche la compensazione di cui all’art. 31, DL n. 78/2010, in base al quale la compensazione orizzontale di cui all’art. 17, D.Lgs. n. 241/97 dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500, per i quali sia scaduto il termine di pagamento (art. 1, comma 422, Legge n. 311/2004);
  • importi superiori a € 5.000: l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale (trimestrale) è consentito a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • scarto del mod. F24 nel caso in cui il credito utilizzabile in compensazione “risulti superiore all’importo previsto dalle disposizioni che fissano il limite massimo dei crediti compensabili”;
  • possibilità di sospensione, fino a 30 giorni, dell’esecuzione dei mod. F24 relativi a compensazioni che presentano profili di “rischio”.

Utilizzo in compensazione del credito IVA 2021

Per l’utilizzo del credito IVA 2021 possono verificarsi diverse fattispecie.

Utilizzo in compensazione fino a € 5.000

Non è prevista alcuna limitazione alla compensazione. Devono essere comunque rispettate le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari/previdenziali. Inoltre non è necessario presentare preventivamente la dichiarazione annuale.

Utilizzo in compensazione superiore a € 5.000

In tal caso:

  • la compensazione orizzontale, nel mod. F24, può essere effettuata dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale;
  • la dichiarazione annuale va presentata munita del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato. Tale disposizione trova una deroga (per un importo fino a € 50.000 annui) per i soggetti ISA che hanno conseguito un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2020 / 8,5 quale media per il 2019-2020;
  • il mod. F24 va inviato all’Agenzia almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.

L’importo di € 5.000 è aumentato a € 50.000 a favore delle “start up” innovative di cui all’art. 25, DL n. 179/2012 come previsto dall’art. 4, comma 11-novies, DL n. 3/2015.

Il rimborso del credito IVA

Per l’esecuzione del rimborso del credito IVA è richiesta l’apposizione del visto di conformità nel caso in cui la richiesta di rimborso superi la soglia di € 30.000.

Tale limite è innalzato ad € 50.000 (sia per il rimborso che per la compensazione) qualora il contribuente che ha applicato gli ISA per l’anno d’imposta 2020 abbia ottenuto un punteggio pari almeno: 

  • ad 8 nel periodo d’imposta 2020 o, in alternativa
  • ad 8,5 ottenuto come media tra i punteggi ISA relativi ai periodi d’imposta 2020 e 2019.

In merito al rimborso del credito IVA l’Agenzia ha fornito chiarimenti con la Circolare n. 35/2015 e con Circolare n. 33/2016.

MANUALE OPERATIVO IVA – Principi e regole per l’applicazione dell’imposta

La gestione del credito IVA è oggetto di un’approfondita analisi all’interno del Manuale operativo IVA di Seac. 

Giunto alla sua sesta edizione, il volume fornisce un’analisi dettagliata della disciplina IVA alla data del 1° gennaio 2022, coniugando un attento studio della disciplina fiscale con la descrizione degli aspetti più tecnici ed operativi della materia. La guida analizza ed approfondisce i principali aspetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'ausilio di schemi, tabelle riassuntive ed esempi pratici.

Partendo dagli aspetti basilari che ne disciplinano l’applicazione, il testo affronta nel dettaglio i soggetti passivi dell’imposta (esercenti attività di impresa, artisti e professionisti, enti non commerciali, soggetti non stabiliti in Italia) nonché le operazioni rilevanti ai fini IVA (requisito oggettivo) tra cui le cessioni di beni, le prestazioni di servizi, le operazioni gratuite ed anche altre particolari fattispecie (autoconsumo, assegnazione, permute, ecc.).

Non manca l’analisi della territorialità IVA, ossia l’individuazione del luogo di imposizione delle operazioni effettuate o ricevute dai soggetti passivi d’imposta.

Apposite sezioni sono dedicate alla determinazione dell'imposta (operazioni imponibili, esenti, escluse, accessorie, ecc.), alla fatturazione delle operazioni e alla relativa registrazione, sia con riferimento al ciclo attivo che al ciclo passivo, definendo le modalità di detrazione, rettifica e liquidazione dell’imposta. Ampio spazio è dedicato alla fatturazione elettronica, all’invio telematico dei corrispettivi ed alle conseguenze in materia di tempistiche di emissione, di detrazione e di registrazione.

Particolare attenzione è dedicata agli adempimenti, come la comunicazione delle liquidazioni periodiche e la nuova modalità di comunicazione delle operazioni con l’estero a SdI tramite lo schema della fattura elettronica. Tali adempimenti sono finalizzati alla sempre crescente necessità dell’Amministrazione finanziaria di incrociare i dati per verificare l’assolvimento degli obblighi IVA.

Di particolare interesse l’esame dell’utilizzo del credito IVA e gli aspetti sanzionatori affiancati dalla possibilità di regolarizzare le relative violazioni tramite ravvedimento.

Infine, apposite sezioni sono dedicate a specifici approfondimenti di particolare interesse: regimi OSS e IOSS (operativi dal 1° luglio 2021), reverse charge e split payment, regimi speciali, autoveicoli ed IVA.

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