La sospensione degli ammortamenti

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La sospensione degli ammortamenti

Nell’ambito del cosiddetto “Decreto Agosto”, D.L. n. 104/2020, il Legislatore aveva previsto la possibilità di sospendere - in tutto o in parte - l'imputazione contabile degli ammortamenti 2020 delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

La disposizione dell'articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, D.L. n. 104/2020, aveva l'intento di non aggravare il bilancio d'esercizio 2020 degli effetti economici derivanti dalla pandemia.

Successivamente in Legge di Bilancio 2022 un’analoga disposizione è stata prevista con riferimento al 2021: attraverso la sostituzione dell'ultimo periodo dell'articolo 60, comma 7-bis, è stata infatti introdotta la facoltà di sospendere gli ammortamenti relativi al 2021, solo però per i soggetti che nel 2020 avevano optato per la sospensione del 100% della quota di ammortamento.

Il Decreto Milleproroghe è però intervenuto nuovamente a modificare la disciplina relativa al 2021.

Infatti, l'articolo 3, comma 5-quinquiesdecies, Decreto Legge n. 228/2021 (Decreto Milleproroghe), ha modificato l'ultimo periodo dell'art. 60, comma 7-bis, D.L. n. 104/2020, estendendo la facoltà anche per l'esercizio 2021 di sospendere fino ad un massimo del 100% l'ammortamento per i beni materiali e immateriali. 

In pratica, la disposizione in oggetto ha cancellato la limitazione contenuta nella Legge di Bilancio 2022, prevedendo che la sospensione degli ammortamenti 2021 possa essere effettuata a prescindere dalla sospensione del 100% degli ammortamenti 2020.

Da ultimo è intervenuto il Decreto Sostegni-ter (D.L. 27 gennaio 2022, n. 4) che all’articolo 5-bis ha disposto l’estensione all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022 della facoltà di sospendere fino al 100%, la quota d'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali.

L’ammortamento e la determinazione del reddito d’impresa

L’ammortamento può essere definito un procedimento tecnico-contabile attraverso il quale il valore del bene strumentale viene ripartito nei diversi esercizi, in proporzione al deperimento e al consumo dello stesso nell’attività produttiva; il valore dei beni ad utilità pluriennale viene trasferito per quote al Conto economico gravando sul risultato d’esercizio.

In tal senso, l’ammortamento rappresenta la misura del contributo che l’immobilizzazione dà al processo produttivo.

Tale procedura si sposa con il principio della competenza economica e temporale, prevista tanto ai fini civilistici quanto a quelli fiscali, in base al quale, per la determinazione dell’utile civilistico e del reddito imponibile, si deve tener conto tanto dei proventi quanto degli oneri di competenza dell’esercizio.

Per la determinazione del reddito dell’impresa e dell’esercente arti e professioni, è fondamentale conoscere tutti gli aspetti civilistici e fiscali dell’ammortamento, analizzando dettagliatamente la disciplina applicabile ai beni materiali ed immateriali acquisiti.

Da un punto di vista meramente fiscale, l’ammortamento dei beni materiali deve essere effettuato in base ad appositi coefficienti ministeriali individuati dal D.M. 31.12.1988.

Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) si occupa della determinazione degli ammortamenti nei seguenti articoli:

  • art. 102: ammortamenti dei beni materiali posseduti dalle imprese;
  • art. 103: ammortamenti dei beni immateriali posseduti dalle imprese;
  • art. 54: ammortamenti realizzati da esercenti arti e professioni;
  • art. 164: limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni.

La guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi 

Per la determinazione del reddito delle imprese individuali e degli esercenti arti e professioni, capisaldi dell’editoria Seac sono le guide alla compilazione dei Modelli REDDITI, ed in particolare il “MODELLO REDDITI 2022 Imprese individuali ed esercenti arti e professioni”.

Il testo illustra dettagliatamente le modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi sia per gli imprenditori individuali sia per i liberi professionisti per il periodo d’imposta 2021.

La parte introduttiva è dedicata agli aspetti generali propedeutici alla compilazione dei modelli, come le modalità e i termini di presentazione, o la determinazione e versamento delle imposte.

Poi, esattamente come previsto dal modello ministeriale, il testo si suddivide in tre sezioni, nelle quali sono analizzate le modalità di compilazione dei vari quadri della dichiarazione, ovvero:

  • fascicolo 1, quadri di interesse per la generalità dei contribuenti (frontespizio, familiari, quadri RA, RB, RC, RP, etc.);
  • fascicolo 2, quadri relativi ai redditi per i quali il contribuente non è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (quadri RH, RL, RM, etc.);
  • fascicolo 3, quadri relativi ai redditi per i quali il contribuente è obbligato alla tenuta delle scritture contabili (quadri RE, RG, RF, etc.).

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