Il rimborso del credito IVA

Il rimborso del credito IVA

Di recente, abbiamo affrontato in questo blog come utilizzare in compensazione un credito IVA nel modello IVA 2022.

Ma come fare se il contribuente ha intenzione di chiederlo a rimborso?

Vediamo come si deve procedere e, soprattutto, quali sono i vincoli legislativi.

Condizioni per il rimborso del credito IVA

L'art. 30, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 riconosce ai contribuenti la possibilità di chiedere a rimborso l'eccedenza IVA detraibile, se di importo superiore a € 2.582,28, all'atto di presentazione della dichiarazione annuale, alle seguenti condizioni:

  • esercizio esclusivo o prevalente di attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, comprese le operazioni aventi ad oggetto oro da investimento ed in generale quelle per le quali si applica il reverse charge, nonché soggette a split payment;
  • effettuazione di operazioni non imponibili di cui agli articoli 8,8-bis e 9, D.P.R. n. 633/1972 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate (cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali o ad essi connessi);
  • IVA chiesta a rimborso relativa ad acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
  • prevalenza di operazioni fuori del campo di applicazione dell'imposta, ex. artt. da 7 a 7-septies, D.P.R. n. 633/1972;
  • operazioni effettuate da soggetti non residenti che operano in Italia, in quanto identificati direttamente o a mezzo di rappresentante fiscale (art. 17, comma 3, D.P.R. n. 633/1972).

Inoltre è possibile richiedere il rimborso del credito IVA:

  • per l’agricoltore in regime speciale che effettua prevalentemente esportazioni e cessioni comunitarie (art. 30, comma 4, D.P.R. n. 633/1972);
  • in caso di cessazione dell'attività;
  • in caso di eccedenza a credito negli ultimi 3 anni
  • per i contribuenti che transitano dal regime ordinario a quello forfetario, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, Legge n. 190/2014;
  • per i i soggetti passivi che dal 1° gennaio partecipano ad un Gruppo IVA.

Il visto di conformità

L'art. 38-bis, D.P.R. n. 633/1972, prevede che il rimborso del credito IVA possa essere eseguito senza ulteriori adempimenti per importi fino ad una soglia pari ad € 30.000.

Al di sopra di tale importo sono previste:

  • l'apposizione del visto di conformità, istituito dall'art. 10, D.L. n. 78/2009, alla dichiarazione/istanza da cui emerge il credito
  • e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

salvo talune ipotesi per le quali continua ad essere necessaria la garanzia (previsti dall’art. 38-bis, comma 4, D.P.R. n. 633/1972) o salvo che il contribuente non preferisca presentare la garanzia (ad esempio, perché non è in possesso dei requisiti patrimoniali da autocertificare).

In alternativa all'apposizione del visto di conformità, le società di capitali  possono far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà

Alla dichiarazione annuale è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come previsto dall'art. 47, D.P.R. n. 445/2000, in cui il contribuente attesta la sussistenza di alcune condizioni.

L'esonero dall'apposizione di visto/garanzia per i soggetti ISA virtuosi

Come sopra accennato, i soggetti ISA che hanno ottenuto un punteggio di affidabilità almeno pari a 8 per il 2020 / 8,5 quale media per il 2019 - 2020 beneficiano dell’esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui, trovando applicazione il c.d. “regime premiale” come disposto dall’Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 26.4.2021. 

A tala fine, il soggetto interessato deve comunicare tale beneficio all’Agenzia delle Entrate barrando la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” presente nel mod. IVA 2022.

Il Manuale operativo IVA e la dichiarazione annuale IVA

Nel “Manuale operativo IVA 2022” è trattata l’analisi della gestione del credito IVA da dichiarazione trimestrale o annuale, che può essere richiesto a rimborso oppure utilizzato in compensazione orizzontale o verticale. Il volume fornisce un’analisi dettagliata della disciplina IVA alla data del 1° gennaio 2022, coniugando un attento studio della disciplina fiscale con la descrizione degli aspetti più tecnici ed operativi della materia. 

Nel testo Seac “Dichiarazione annuale IVA 2022” viene affrontata in dettaglio la compilazione della dichiarazione annuale IVA: la richiesta di rimborso viene affrontata in maniera organica nelle Appendici al testo, e viene analizzata la modalità di richiesta di rimborso nella compilazione del quadro VX.

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