Il cambio di mansioni non giustifica la mancata erogazione della formazione in materia di sicurezza
La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 26813/2020, ha confermato la pena dell'ammenda di 1200 euro applicata al datore di lavoro che non ha garantito ad una dipendente un'adeguata formazione in materia di sicurezza. Il datore di lavoro si è giustificato sostenendo che la lavoratrice, inizialmente assunta con le mansioni di addetta al magazzino e carrellista, non ha mai conservato una mansione stabile all'interno dell'azienda.Tuttavia, la Corte Suprema ha precisato che il suddetto cambio di mansioni non rappresenta un'esimente, ma anzi rende ancora più rigorosa la necessità di assicurare un'adeguata formazione sui rischi correlati all'attività svolta.