Con Risposta 11 ottobre 2019, n. 411, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti ad un soggetto socio di una società, la quale ha conseguito per il 2018 un punteggio ISA pari ad 8,56, a seguito del quale essa beneficia dell'esonero dall'apposizione dal visto di conformità ex articolo 9-bis, comma 11, lett. a), D.L. n. 50/2017.Il socio istante chiede dunque se può beneficiare del suddetto esonero per un credito da indicare nel quadro RH del Mod. REDDITI PF 2019 trasferito dalla propria partecipata qualora intenda compensare l'eccedenza IRPEF 2018 in F24.L'Agenzia delle Entrate ritiene che l'esonero dall'apposizione del visto previsto dal regime premiale ISA non possa essere trasferito dalla partecipata al soggetto istante.
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