Ai sensi dell'art. 83, D.Lgs. n. 117/2017, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli enti del Terzo settore non commerciali da persone fisiche, enti e società sono alternativamente:detraibili nel limite del 30% (35% per ODV), per un importo complessivo non superiore ad euro 30.000;deducibili nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato. Con Decreto Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 28 novembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 2020, n. 24, in attuazione dell'articolo sopra citato, sono:individuate le tipologie di beni che danno diritto alla detrazione dell'imposta o alla deduzione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi;stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione dei beni che possono formare oggetto delle erogazioni liberali in natura.
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