Emergenza Coronavirus: validità dei formulari A1 rilasciati ai lavoratori distaccati in Paesi UE
A seguito delle forti restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori in Europa derivate dalle misure adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'INPS, con Messaggio n. 1633 del 15 aprile 2020, ha recepito i chiarimenti resi dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in merito alla determinazione della legislazione applicabile e alla validità delle certificazioni A1 già rilasciate dalle istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo ai lavoratori distaccati in Paesi UE. In particolare, nell'ipotesi in cui il lavoratore distaccato fosse costretto a rimanere nel Paese ospitante, la validità dei formulari A1 con scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 deve ritenersi estesa fino al termine dello stato di emergenza (fissato al 31 luglio 2020). Per quanto concerne i lavoratori che svolgono attività lavorativa in due o più Stati, per i quali la determinazione della legislazione applicabile avviene sulla base del concetto di 'attività prevalente', le variazioni della soglia percentuale dell'attività complessivamente compiuta, causate dalle predette restrizioni alla mobilità, non incidono sulla validità dei formulari A1 rilasciati prima dell'emergenza epidemiologica.