Con Circolare n. 158 del 23 dicembre 2019, l'INPS, in materia di determinazione del reddito dei lavoratori in trasferta e trasfertisti, ha fornito chiarimenti per l'applicabilità del corretto regime contributivo.Ai fini dell'applicazione del regime del trasfertista (trattamento di cui all'art. 51, comma 6 del TUIR) è necessaria la contestuale sussistenza delle tre condizioni di cui all'art. 7-quinquies del DL n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016:mancata indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione; attività lavorativa che necessita di continua mobilità del lavoratore; corresponsione al dipendente di un'indennità o di una maggiorazione di retribuzione in misura fissa, a prescindere che si sia effettivamente recato in trasferta e dove eventualmente questa si sia compiuta.
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