In caso di annullamento del trasferimento d'azienda da parte del giudice, il datore di lavoro che non ripristina il rapporto nonostante l'intervenuta messa in mora dei dipendenti dovrà retribuire questi ultimi, in quanto la mancata prestazione è addebitabile all'impresa e l'obbligazione pecuniaria in capo al cedente non è estinta con il pagamento da parte del cessionario degli stipendi ai lavoratori trasferiti.È quanto ha statuito la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 26759 del 21 ottobre, secondo la quale nel trasferimento del ramo d'azienda la continuità si ha solo qualora il rapporto di lavoro rimanga unico. Nel caso di specie, dunque, non si applica la compensatio lucri cum damno.
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