Versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR entro il prossimo 16 dicembre

Versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni TFR entro il prossimo 16 dicembre

Entro il prossimo 16 dicembre, i datori di lavoro devono effettuare il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni dei Fondi TFR accantonati in azienda ovvero versati al Fondo Tesoreria INPS.

Modalità di calcolo

Ai fini della tassazione del TFR, la rivalutazione subisce una tassazione autonoma tramite l'applicazione di un'imposta sostitutiva fissata nella misura del 17%.

Il TFR viene tassato al momento della corresponsione, in generale al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La rivalutazione invece subisce una tassazione annuale in costanza di rapporto: infatti, l'imposta sostitutiva deve essere versata:

  • in acconto entro il 16 dicembre dell'anno cui la rivalutazione si riferisce
  • a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo ed è imputata a riduzione del Fondo TFR.

Pertanto, entro il prossimo 16 dicembre, i datori di lavoro devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva (pari al 90% del 17% totale) sulle rivalutazioni maturate nel 2021.

L'acconto può essere quantificato alternativamente:

  • con metodo storico: sulla rivalutazione calcolata nell'anno 2020. Il saldo sarà determinato sull'effettiva rivalutazione dell'anno 2021, valore conosciuto solo ad inizio 2022 con l'adeguamento degli indici ISTAT.
  • con metodo presuntivo: sulla rivalutazione relativa all'anno 2021. 

Al momento del versamento dell'acconto è possibile calcolare tale rivalutazione solo in modo presuntivo poiché non esiste ancora il coefficiente definitivo per rivalutare, al 31 dicembre 2021, il Fondo TFR accantonato al 31 dicembre 2020 (anche in questo caso il saldo sarà quantificato sull'effettiva rivalutazione dell'anno 2021, valore conosciuto solo ad inizio 2022 con l'adeguamento degli indici ISTAT).

Termini e modalità di versamento

Il versamento dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni maturate nell'anno 2021 dovrà avvenire mediante il Mod. F24:

  • a titolo di acconto entro il 16 dicembre 2021, utilizzando il codice tributo 1712, da esporre nella colonna a debito della sezione Erario;
  • a titolo di saldo entro il 16 febbraio 2022, utilizzando il codice tributo 1713, da esporre nella colonna a debito della sezione Erario.

Acconto versato in misura eccedente rispetto a quanto dovuto

In tutti i casi in cui il versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva (codice tributo 1712) risulti eccedente rispetto a quanto dovuto, il credito che scaturisce dalla differenza tra quanto dovuto a titolo di imposta sostitutiva e quanto versato in acconto può essere utilizzato in compensazione mediante esposizione nel Mod. F24, nella sezione Erario importi a credito, con il codice tributo 1627.

Se il credito dovesse risultare come residuo dal Mod. 770 potrà essere utilizzato, nel Mod. F24, nella sezione Erario importi a credito, con il codice tributo 6781.

TFR e fondi pensione

Ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile, in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto

Il trattamento di fine rapporto (TFR) rappresenta una forma di retribuzione differita la cui maturazione avviene annualmente, e la cui corresponsione è posticipata alla cessazione del rapporto di lavoro.

Rappresentano una parziale eccezione a tale regola le anticipazioni di TFR. Al lavoratore dipendente, infatti, pur in costanza di rapporto di lavoro, è riconosciuta la facoltà di richiedere, a particolari condizioni, l’erogazione anticipata di una quota parte del trattamento di fine rapporto maturato fino a quel momento.

Il concetto di retribuzione differita, contrapposta a quello di retribuzione corrente, riguarda tutti quegli emolumenti la cui maturazione avviene nel periodo di paga, ma la cui corresponsione si verifica al termine del periodo di paga stesso.

La norma di riferimento per la definizione legale del trattamento di fine rapporto è l’articolo 2120 C.c., come modificato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. Tale disposizione fornisce le regole per:

  • l’accantonamento della quota annua di TFR,
  • la quantificazione della retribuzione utile a tali fini,
  • la rivalutazione del Fondo TFR.

Negli adempimenti dei sostituti d'imposta vanno dunque valutati l’accantonamento e la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto anche in relazione ai casi di anticipazioni e acconti. 

Inoltre, va tenuto conto della ripartizione delle quote di TFR tra quelle maturate fino al 31 dicembre 2000 e quelle maturate successivamente e sulle rispettive regole di assoggettamento, le modalità di tassazione del TFR e dell’indennità di preavviso corrisposti agli eredi.

Specifiche disposizioni regolano inoltre le regole adottate dall’Amministrazione Finanziaria per la riliquidazione dell’imposta sul TFR. 

Si consideri inoltre la gestione della previdenza complementare (ossia da forme di previdenza ad adesione volontaria, istituite per garantire agli iscritti un trattamento previdenziale aggiuntivo a quello pubblico), e il ruolo del TFR quale forma di finanziamento della previdenza stessa

In tal caso, particolare attenzione va posta alla distinzione tra imprese con più o meno 50 dipendenti ai fini dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo Tesoreria istituito presso l’INPS. 

Il volume Seac “TFR E FONDI PENSIONE”

Seac presenta “TFR e fondi pensione”, il nuovo volume che tratta accantonamento del TFR e rivalutazione del Fondo, illustra le regole di tassazione del TFR, ponendo attenzione ai casi di anticipazioni e acconti, e analizza le modalità di riliquidazione dell’imposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

Vengono inoltre analizzati i casi di conferimento del TFR alla previdenza complementare, e in tal caso le regole di assoggettamento dei contributi versati ai Fondi pensione e delle relative prestazioni.

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