Le novità della dichiarazione IVA 2022

Le novità della dichiarazione IVA 2022

Le novità della dichiarazione IVA 2022

L’Agenzia delle Entrate ha approvato i modelli di dichiarazione IVA 2022 (Mod. IVA 2022, Mod. IVA BASE 2022), comprensivi delle relative istruzioni, con riferimento al periodo di imposta 2021, con il Provvedimento 14 gennaio 2022.

La dichiarazione annuale IVA può essere presentata dal 1° febbraio al 2 maggio 2022 (il 30 aprile 2022 cade infatti di sabato). 

Qualora l’invio sia effettuato nel mese di febbraio, è possibile comunicare con lo stesso modello anche le liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre 2021, compilando il quadro VP.

Si ripercorrono le principali novità.

Provvedimenti di sospensione dei versamenti

Nel quadro VA il rigo VA16 è riservato, quest'anno, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche con domicilio fiscale, sede legale, sede operativa in Italia che, operando nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del D.P.C.M. 24 ottobre 2020, hanno usufruito della sospensione dei versamenti, causa Covid-19, in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021 disposta dall’art. 1, comma 36, lett. c), Legge n. 178/2020. 

In particolare, nel rigo VA16 va indicato l’ammontare complessivo dei versamenti sospesi.

Nuove percentuali di compensazione: quadro VE

Nel quadro VE, nei righi VE3 e VE9, sono stati introdotti specifici righi riservati alle nuove percentuali di compensazione del:

  • 6,4% applicabile a legno e alla legna da ardere prevista dal D.M. 5 febbraio 2021 (percentuale confermata dal Decreto 19 dicembre 2021 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il MEF);
  • 9,5% applicabile alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina prevista dall'art. 68, D.L. n. 73/2021, c.d. Decreto Sostegni-bis.

Si segnala inoltre che a rigo VE33 vanno ricomprese le cessioni di beni:

esenti IVA di strumentazione per diagnostica COVID-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse di cui all’art. 1, commi 452 e 453, Legge n. 178/2020;

effettuate da un operatore extraUE nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente o rivenditore degli stessi beni a seguito delle novità applicabili alle vendite a consumatori finali facilitate da un’interfaccia elettronica, c.d. “marketplace”, in base all'art. 10, comma 3, D.P.R. n. 633/1972.

Calcolo del prorata di detrazione: quadro VF

Nel rigo VF34 del quadro VF, sono stati ridenominati: 

  • il campo 7, ridenominato “Operazioni esenti art.19, co.3, lett. a-bis) e d-bis)”, in cui indicare le operazioni esenti che consentono la detrazione dell'IVA di cui ai numeri da 1) a 4) dell’art. 10, ex art. 19, comma 3, lett. a-bis, e di cui all’articolo 10, terzo comma, D.P.R. n. 633/1972 (vendite a distanza intracomunitarie effettuate da un operatore extraUE nei confronti del soggetto passivo che si considera acquirente o rivenditore degli stessi beni a seguito delle novità applicabili alle vendite a consumatori finali facilitate da un’interfaccia elettronica, c.d. “marketplace”, e che sono quindi equiparate alle operazioni imponibili ai fini della detrazione;
  • il campo 9, ridenominato “Operazioni esenti legge n. 178/2020” per tenere conto, in sede di determinazione della percentuale di detrazione, delle operazioni di cui all’art. 1, commi 452 e 453, L. n. 178/2020, in cui indicare le cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse, e le cessioni di vaccini contro il Covid-19 e le prestazioni di servizi strettamente connesse. 

Sono inoltre “replicate” le modifiche apportate al quadro VE relative alle percentuali di compensazione e sono state apportate anche nella Sezione 1 e 3-B del quadro VF nei righi VF4 e VF10 e anche nella Sezione 3-B, rigo VF41 e rigo VF47. 

Quadro VO: vendite a distanza intracomunitarie

Nel quadro VO sono state introdotte alcune modifiche per recepire le novità introdotte dal D.Lgs. n. 83/2021. 

In particolare, il rigo VO10 è riservato agli operatori che hanno effettuato, nell’anno precedente, prestazioni di servizi di cui all’articolo 7-octies, comma 3, lettera b), D.P.R. n. 633/1972 e vendite a distanza intracomunitarie di beni, per un ammontare complessivo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, non superiore a € 10.000, e hanno esercitato l’opzione, dal 2021, per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di destinazione dei beni.

Analoga opzione è consentita, ai sensi dell’art. 15, D.M. 21 giugno 2021, agli operatori che effettuano le tali tipologie di cessioni nei confronti di soggetti privati residenti a San Marino, che non hanno superato la soglia di € 28.000.

Il rigo VO11 va utilizzato per comunicare la revoca dal 2021 dell’opzione esercitata in precedenza.

In tali righi è stata, inoltre, inserita la casella XI, identificativa dell'Irlanda del Nord, in sostituzione della casella GB (Gran Bretagna).

Inoltre, il rigo VO16 deve essere utilizzato dai soggetti che effettuano le prestazioni di cui all’art. 7-octies, D.P.R. n. 633/1972, di telecomunicazione, teleradiodiffusione, servizi elettronici, nei confronti di committenti non soggetti passivi, che non hanno superato la soglia di € 10.000, per comunicare l’opzione dal 2021 per l’applicazione dell’IVA nello Stato membro di residenza del committente.

Infine, è stato inserito il nuovo rigo VO17 riservato alla comunicazione della revoca dal 2021 dell’opzione esercitata dai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui all'art. 7-octies nei confronti di committenti privati UE.

Nuovo limite di compensazione/rimborso: quadro VX

Per effetto della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 72, Legge n. 234/2021, il limite di compensazione/rimborso in modalità semplificata è stato elevato da € 700.000 a € 2.000.000 per la generalità dei soggetti. 

Di conseguenza, nel rigo VX4 è stato eliminato il campo 6, in precedenza riservato ai subappaltatori con volume d’affari costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, i quali godevano di un limite annuo per la compensazione pari ad € 1.000.000 anziché di € 700.000. 

Gli adempimenti IVA 

Ai fini IVA è necessario ogni anno provvedere alla dichiarazione annuale nonché altri importanti adempimenti quali la comunicazione delle liquidazioni periodiche (LIPE) e la comunicazione dei dati delle operazioni con l’estero (esterometro, di cui è stato differito l’abolizione).

La dichiarazione annuale IVA va presentata ogni anno tra il primo febbraio e il 30 aprile, utilizzando il modello che l’Agenzia Entrate approva ogni anno entro il 15 gennaio (quest’anno Mod. IVA 2022, Mod. IVA BASE 2022, sono stati approvati con le relative istruzioni, per il periodo di imposta 2021, con il Provvedimento 14 gennaio 2022).

Le liquidazioni periodiche IVA comprendono i dati che devono essere forniti all’Amministrazione finanziaria, tenendo conto dell’apposito modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate e dei numerosi chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria con documenti di prassi e con le numerose FAQ, relativamente ai dati da indicare ed alla modalità di composizione e trasmissione del file .xml.

Per quanto riguarda le operazioni con l’estero, i soggetti passivi IVA sono tenuti a trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ad operazioni attive e passive verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. 

L’art. 5, comma 14-ter, D.L. n. 146/2021, c.d. Decreto Fisco-Lavoro, ha prorogato i termini per l’abolizione dell’esterometro dal 1°gennaio 2022 al 1° luglio 2022.

Infine, è stata introdotta la dichiarazione IVA precompilata, a partire dalle operazioni relative al 2022 in via sperimentale.

Si tenga inoltre conto che i tre adempimenti sono oggetto di controlli sempre più puntuali e stringenti da parte dell’Amministrazione finanziaria, che è in grado di incrociarne i dati con quelli ricevuti tramite le fatture elettroniche ed i corrispettivi telematici.

Dichiarazione annuale IVA: l’edizione 2022 del testo Seac

Il testo Seac “Dichiarazione annuale IVA 2022” è una guida alla compilazione di tre diversi adempimenti legati all’imposta sul valore aggiunto: la dichiarazione annuale, la comunicazione delle liquidazioni periodiche e la comunicazione delle operazioni con l’estero.

La dichiarazione annuale IVA 2022 è analizzata commentando rigo per rigo il modello e, ad integrazione, sono proposti diversi esempi pratici di compilazione; i singoli quadri sono analizzati evidenziando, in particolare, le novità intervenute rispetto al dichiarativo del precedente anno.

Successivamente è dedicata una specifica sezione alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA. Il testo affronta approfonditamente l’adempimento, con un’analisi dettagliata dei dati da fornire all’Amministrazione finanziaria, tenendo conto dell’apposito modello pubblicato dall’Agenzia delle Entrate.

Infine, viene commentata anche la comunicazione delle operazioni con l’estero che sarà interessata, a partire dal 1° luglio 2022, dalla sostituzione del c.d. esterometro con l’invio dei dati secondo lo schema della fattura elettronica.

NEWS realizzata dal team del Centro Studi Seac, responsabile dell'editoria e dei servizi: Informative Quotidiane, Schede Operative, Circolari 730, Settimana Professionale, Notiziario e Mondo Paghe. Scopri di più