IRAP: le deduzioni per dipendenti
Il D.L. n. 73/2022, c.d. “Decreto Semplificazioni”, contiene all’art. 10 la modifica della disciplina delle deduzioni relative al costo da lavoro dipendente ai fini IRAP.
In particolare, l’art. 11, D.Lgs. n. 446/97, oggetto di una modifica sostanziale ad opera della Legge n. 190/2014 che ha reso integralmente deducibile il costo del lavoro a tempo indeterminato, viene ora nuovamente rivisto, ma soltanto dal punto di vista formale.
Deduzione IRAP dipendenti
Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 73/2022 all’art. 11, D.Lgs. n. 446/97, l’impianto normativo risulta ora così strutturato:
- il comma 1, lett. a), n. 1) prevede la deducibilità dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- sono abrogati i nn. 2 e 4 della citata lett. a) e pertanto non sono più previste la deduzione, per un importo pari a € 7.500 annuo (€ 13.500 per le donne / soggetti di età inferiore a 35 anni), per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato, né la deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali per i dipendenti a tempo indeterminato;
- il n. 5 della citata lett. a) riconosce le deduzioni delle spese relative ad apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro e al personale addetto alla ricerca e sviluppo per i soggetti diversi dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato;
- il comma 4-bis.1 prevede il riconoscimento della deduzione pari a € 1.850 per ciascun lavoratore, qualora i componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non siano superiori a € 400.000, per i soggetti diversi dai dipendenti a tempo indeterminato;
- è abrogato il comma 4-quater che prevede(va) la deduzione, per un importo non superiore a € 15.000, per i soggetti che incrementa(va)no i lavoratori a tempo indeterminato rispetto a quelli mediamente assunti nel periodo d’imposta precedente;
- è riformulato il comma 4-octies, prevedendo espressamente che “è ammesso in deduzione il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato”. In precedenza la deduzione era individuata quale differenza tra il costo complessivo del personale a tempo indeterminato e le altre deduzioni per lo stesso riconosciute.
Di fatto, anche a seguito della nuova formulazione normativa, l’effetto sostanziale risulta il medesimo; e riconoscendo la deduzione per i lavoratori stagionali impiegati per almeno 120 giorni per 2 periodi d’imposta nel limite del 70% del costo sostenuto per ogni lavoratore (anziché in base alla suddetta differenza).
Per effetto delle modifiche sopra accennate l’assetto delle deduzioni IRAP per il personale è il seguente:
- è confermata la deducibilità integrale del costo del lavoro dei dipendenti a tempo indeterminato, ora prevista come deduzione a sé stante,
- le deduzioni previste dal comma 1, lett. a), nn. 1 e 5, ossia rispettivamente la deduzione per contributi INAIL e per spese per apprendisti, disabili e CFL, e dal comma 4-bis.1, ossia la deduzione di € 1.850, ora si applicano con riferimento ai lavoratori a tempo determinato.
Per effetto di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 10, D.L. n. 73/2022, le novità in esame sono applicabili dal periodo d’imposta precedente a quello in corso al 22.6.2022, ossia in generale dal 2021.
IRAP 2022
Il nuovo volume Seac “IRAP 2022” si propone come guida utile alla comprensione del funzionamento dell’imposta e alla redazione del modello IRAP 2022; il lettore è seguito passo per passo nella compilazione dei singoli quadri della dichiarazione, nonché nella determinazione e nel versamento dell’imposta dovuta.
Il volume è corredato da esempi pratici, tabelle e schemi riassuntivi in modo da permettere al lettore di individuare con facilità le principali novità che riguardano la disciplina IRAP.
Ampio spazio è dedicato alle deduzioni per il personale dipendente, compresa quella del costo residuo per il personale dipendente (art. 11, comma 4-octies) ed estesa, a determinate condizioni, anche ai lavoratori stagionali.
In merito all’esenzione dall’IRAP per i produttori agricoli, si ricorda che resta ferma comunque la soggettività IRAP per le attività di agriturismo e di allevamento eccedente i limiti dell’art. 32, TUIR e per le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis, TUIR, per le quali continua ad applicarsi l’aliquota ordinaria.
Viene descritta la sezione del quadro IS dedicata agli aiuti di Stato nella quale vengono esposti i dati necessari ai fini della registrazione degli stessi nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, anche se va precisato che per le agevolazioni rientranti nel cosiddetto Temporary Framework, la presentazione dell’autodichiarazione di cui al DM 11 dicembre 2021 sostituisce di fatto l’obbligo di compilazione del prospetto degli aiuti di Stato nella dichiarazione IRAP.
Il testo tiene conto del regime di contabilità semplificata per cassa: infatti, per le imprese che adottano tale sistema, la determinazione della base imponibile IRAP è determinata applicando gli stessi criteri di imputazione temporale “improntati alla cassa” previsti dall’art. 66, TUIR, non rilevando più il valore delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di merci (fatto salvo il primo anno di applicazione).
Viene dato risalto all’esclusione, a partire dall’anno di imposta 2022, dal versamento dell’IRAP per gli imprenditori e i professionisti individuali: si ricorda infatti che l’imposta a saldo per l’anno 2021 rimane comunque dovuta, mentre viene meno l’obbligo di corresponsione dell’acconto IRAP 2022.