Forfetari e fattura elettronica: pronti, via
A seguito dell’autorizzazione ricevuta dall’UE il Legislatore, con l’art. 18, comma 2, DL n. 36/2022, il Decreto PNRR 2, ha recentemente disposto la soppressione dall’1.7.2022 dell’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica.
Da tale data sono tenuti all’emissione della fattura in formato elettronico:
- i contribuenti minimi/forfetari;
- i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91;
con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.
Per i predetti soggetti con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, pari o inferiori a € 25.000 l’obbligo in esame scatterà invece a partire dall’1.1.2024.
Moratoria sanzioni terzo trimestre 2022
In base al comma 3 dell’art. 18 in esame è previsto un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione non trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 471/97 (dal 5% al 10% dei corrispettivi non documentati/non registrati, da € 250 a € 2.000 nel caso in cui la violazione non rilevi ai fini della determinazione del reddito).
Di fatto, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa
entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Fatturazione elettronica ed esterometro
In base al comma 3-bis dell'art. 1, D.Lgs. n. 127/2015, i soggetti obbligati all’emissione della fattura elettronica sono tenuti all’invio del c.d. “esterometro”.
La Legge n. 178/2020 ha previsto che, a decorrere dall’1.1.2022, in luogo della comunicazione trimestrale, i dati relativi alle operazioni da/verso l’estero (salvo casi di fattura elettronica tramite SdI o
bolletta doganale) siano trasmessi telematicamente tramite SdI. Da ultimo poi, nell’ambito del DL n. 146/2021, c.d. “Decreto Fiscale”, il Legislatore ha disposto lo slittamento all’1.7.2022 del termine di applicazione delle nuove modalità di invio.
Considerato che il citato comma 3-bis richiama i soggetti di cui al comma 3 (obbligati all’emissione della fattura elettronica), a decorrere dall’1.7.2022 i minimi/forfetari, soggetti forfetari ex Legge n.
398/91 con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000 sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”.
Fatturazione elettronica e operazioni con San Marino
L’art. 12, DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti di scambio tra Italia e San Marino.
A seguito della soppressione dell’esonero dalla fatturazione elettronica ad opera del DL n. 36/2022 in esame, i predetti soggetti (minimi/forfetari, soggetti forfetari ex Legge n. 398/91 con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000) devono adottare la fatturazione elettronica anche nei confronti di operatori di San Marino.
Divieto emissione fattura elettronica STS
Permane per tali soggetti il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS, come per tutti quelli previsti ad opera dell’art. 5, comma 12-quater, DL n. 215/2021 che ha esteso tale divieto al 2022.
Regime forfetario e il testo Seac “Regime forfetario, minimi e semplificata per cassa”
Il regime forfetario è un regime fiscale e contabile agevolato istituito dall'articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge n. 190/2014.
Ai sensi del comma 54, art. 1, Legge n. 190/2014 possono accedere al regime i soggetti che nell'anno precedente abbiano rispettato alcune condizioni relative a ricavi e compensi.
Oltre ai requisiti per l'accesso, il contribuente deve verificare che non sussistano cause di esclusione, previste dal comma 57.
Possono accedere al regime i soggetti che nell'anno precedente abbiano rispettato alcune condizioni relative a:
• ricavi e compensi;
• spese per l'impiego di lavoratori;
• costo complessivo dei beni strumentali.
Il testo “Regime forfetario, minimi e semplificata per cassa” edito da Seac analizza nel dettaglio le caratteristiche del regime forfetario e del regime dei contribuenti minimi, evidenziando analogie e differenze, anche rispetto al regime ordinario.
Si ripercorrono le caratteristiche principali dei due regimi agevolati, tenendo presente che il regime dei minimi, formalmente abrogato, rimane in vigore solo per i soggetti che non abbiano ancora compiuto il 35° anno d’età. Il regime forfetario, pertanto, è attualmente il solo regime agevolato al quale si possa accedere.
Il testo propone inoltre un’analisi del regime di cassa per le imprese in contabilità semplificata alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria e con le istruzioni alla compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi 2022.
Attenzione particolare è dedicata alle implicazioni conseguenti ai passaggi tra i diversi regimi (di rilevante utilità risulta infatti l’analisi dei possibili passaggi tra regime ordinario, dei minimi, forfetario, forfetario start up ed il regime di cassa per imprese semplificate).