Superbonus 110: Decreto Controlli antifrodi e chiarimenti dell'AdE

Superbonus 110: Decreto Controlli antifrodi e chiarimenti dell'AdE

Con il  DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi" il Legislatore ha introdotto nuove misure che intensificano i controlli, anche preventivi, volti a verificare:

  • l'effettiva spettanza della detrazione del 110%;
  • il sussistere delle condizioni per poter optare per lo sconto in fattura/cessione del credito.

A tal fine sono state previste nuove misure di controllo preventivo in presenza di cessioni di crediti fiscali, anche successive alla prima, di cui agli artt. 121 e 122, DL n. 34/2020.

Con particolare riferimento alle nuove disposizioni riguardanti:

  • la fruizione della detrazione del 110%
  • la cessione dei crediti derivanti dalle detrazioni previste per gli interventi edilizi/di riqualificazione energetica (sia nella misura del 110% sia nelle misure "ordinarie")

l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 29 novembre 2021, n. 16/E ha fornito alcuni chiarimenti che recepiscono quanto anticipato nelle FAQ pubblicate sul proprio sito.

In tale occasione l'Agenzia ha inoltre specificato ulteriori aspetti connessi con la fruizione delle detrazioni e l'introduzione dei nuovi obblighi.

NUOVI OBBLIGHI PER DETRAZIONE DEL 110%

Con il citato DL n. 157/2021 è stato esteso l'obbligo del visto di conformità anche ai casi di fruizione diretta della detrazione del 110% ed è stata prevista l'individuazione, da parte del Ministero della Transizione Ecologica, di nuovi valori di riferimento per l'asseverazione della congruità delle spese sostenute.

Visto di conformità per detrazione fruita in dichiarazione dei redditi

L'Agenzia conferma che per l’apposizione del visto di conformità in caso di fruizione della detrazione del 110% in dichiarazione dei redditi, se non presentata direttamente dal contribuente (utilizzando la precompilata) e tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale:

  • il visto di conformità è limitato esclusivamente i dati riguardanti la detrazione del 110% e non la dichiarazione nel suo complesso, fermo restando che l'apposizione del visto di conformità "ordinario" alla dichiarazione (collegato, ad esempio, all'utilizzo dei crediti) include anche l'asseverazione dei dati ai fini della detrazione del 110%;
  • la documentazione relativa al rilascio del visto di conformità in esame va conservata dal contribuente unitamente a tutta la documentazione relativa agli interventi per i quali fruisce della detrazione del 110%.

Inoltre, anche le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità in esame rientrano tra le spese detraibili ai sensi del comma 15 dell'art. 119, DL n. 34/2020.

NUOVI OBBLIGHI PER "ALTRE" DETRAZIONI (DIVERSE DAL 110%)

Il c.d. "Decreto controlli antifrode" ha esteso l'obbligo di apposizione del visto di conformità anche al caso in cui il contribuente opti per lo sconto in fattura/cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto in dichiarazione delle detrazioni spettanti in misura "ordinaria" (diversa dal 110%) per gli interventi di "ristrutturazione"/riqualificazione energetica/riduzione del rischio sismico/c.d. "bonus facciate". 

Inoltre, ha esteso l'obbligo di asseverazione della congruità delle spese anche per gli interventi con detrazione nella misura "ordinaria" (diversa dal 110%) in caso di opzione per lo sconto in fattura/cessione del credito.

Visto di conformità

Nel caso di opzione riguardante le detrazioni spettanti in misura "ordinaria" l'Agenzia conferma che visto di conformità può essere rilasciato da un soggetto abilitato di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) e b), DPR n. 322/98 (dottore commercialista/consulente del lavoro/ecc.) nonché dal Responsabile dell'Assistenza Fiscale di un CAF di cui all'art. 32, D.Lgs. n. 241/97.

Attestazione congruità spese

In merito al rilascio dell'attestazione della congruità delle spese per gli interventi con detrazione in misura "ordinaria" l'Agenzia rammenta che:

  • "tale attestazione deve prevedere il rispetto dei costi massimi per tipologia di intervento, in relazione ai singoli elementi che lo compongono ed al loro insieme";
  • è possibile fare riferimento ai prezzari individuati dal DM di cui all'art. 119, comma 13, lett. a), DL n. 34/2020 nonché ai valori massimi che saranno stabiliti, per talune categorie di beni, dal Ministero della Transizione Ecologica, fermo restando che nelle more dell'adozione di tale Decreto, va fatto riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti da regioni/province autonome, ai listini ufficiali/delle locali CCIAA ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

Conseguentemente, anche per le detrazioni "ordinarie" va fatto riferimento al Decreto 6.8.2020 per gli interventi di riqualificazione energetica ed al criterio residuale per gli "altri" interventi agevolati.

Nella Circolare n. 16/E in esame è inoltre ribadito che, considerato il rinvio al comma 13-bis dell'art. 119, l'attestazione della congruità delle spese può essere rilasciata, per la medesima tipologia di interventi, dai tecnici abilitati al rilascio delle asseverazioni previste per la detrazione del 110% dal comma 13 dell'art. 119.

L'attestazione della congruità delle spese, laddove non sia già contenuta in un modello di asseverazione previsto dalle disposizioni previgenti, può essere predisposta in forma libera, purché preveda l'assunzione di consapevolezza delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, e della decadenza dai benefici conseguenti a provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli artt. 75 e 76, DPR n. 445/2000.

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