In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha confermato l'orientamento più volte espresso secondo il quale il lavoratore sorpreso a lavorare per un'impresa terza durante un periodo di malattia può essere legittimamente licenziato, qualora tale attività lavorativa pregiudichi o rallenti la guarigione dallo stato morboso.Con la Sentenza n. 7641 del 19 marzo 2019, i giudici della Corte Suprema hanno respinto il ricorso del lavoratore contro la sentenza della Corte d'Appello, che aveva correttamente valutato la questione, ricordando che lo svolgimento dell'attività lavorativa da parte del dipendente durante lo stato di malattia, configura una violazione degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, nonché i doveri generali di correttezza e buona fede. Inoltre, lo svolgimento di attività lavorativa è di per sé sufficiente a far presupporre l'inesistenza dello stato di malattia, anche nel caso in cui sia valutato che tale attività possa pregiudicare o ritardare la guarigione o comunque il rientro in servizio.