Il datore di lavoro che viene condannato a compensare le differenze retributive al lavoratore è tenuto ad includere nella somma da corrispondergli anche gli importi derivanti da oneri contributivi.È quanto statuito dalla Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 16668 del 4 agosto 2020, nella quale ha affermato che a nulla rileva l'assenza di un'apposita richiesta della suddetta inclusione da parte del lavoratore, in quanto la retribuzione deve sempre essere liquidata al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali.
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