Atto di divisione ereditaria, tassazione ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale: Interpello
Con Risposta ad Interpello 6 febbraio 2020, n. 30, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla corretta tassazione, ai fini dell'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in ordine ad un atto di divisione ereditaria.Nel caso di specie vengono assegnati ai condividenti beni o diritti immobiliari per un valore pari alle quote loro spettanti di diritto; si tratta, in altre parole, di una divisione senza conguagli, che va assoggettata:ad imposta di registro con l'aliquota dell'1% prevista per gli atti aventi natura dichiarativa (art. 3, Tariffa, Parte I, allegata al TUR);alle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 347/1990 e art. 4 della Tariffa ad esso allegata).Diversamente, se il valore della quota ricevuta fosse superiore al valore della quota spettante di diritto, l'atto sarebbe considerato vendita per la parte eccedente e, pertanto, troverebbero applicazione le aliquote proprie degli atti traslativi.